Il decreto legislativo 30 luglio 2026, n. 151 introduce per la prima volta un quadro organico per il settore florovivaistico. Dalla definizione della filiera ai contratti di coltivazione, dalla formazione alla logistica, fino al vivaismo forestale e al verde urbano, il provvedimento ridisegna strumenti e prospettive per uno dei comparti più articolati dell’agricoltura italiana.
La filiera italiana dei fiori, delle piante, dei vivai e del verde entra in una nuova fase. Con il decreto legislativo 30 luglio 2026, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 12 agosto 2026 e in vigore dal 27 agosto, il settore florovivaistico viene dotato di una disciplina organica, attesa da tempo. Il decreto dà attuazione alla delega prevista dalla legge 4 luglio 2024, n. 102 e interviene su diversi aspetti della filiera: attività produttive, commercializzazione, formazione, logistica, programmazione, vivaismo forestale e sviluppo del verde urbano.
Non si tratta, quindi, di una norma rivolta soltanto a chi coltiva e vende fiori ornamentali. Il perimetro è molto più ampio e comprende imprese florovivaistiche, vivai, distributori, giardinieri, arboricoltori, manutentori del verde, operatori del verde tecnico e imprese che forniscono beni e servizi alla filiera. Entrano inoltre nella nuova disciplina il vivaismo forestale e alcune attività legate alla realizzazione e alla gestione del verde urbano e periurbano. L’obiettivo è costruire una visione più integrata del comparto, accompagnandola con strumenti di programmazione nazionale e regionale.
Una definizione più ampia di attività florovivaistica
Uno dei primi elementi introdotti dal decreto riguarda la definizione dell’attività agricola florovivaistica. Rientra nella disciplina la produzione di vegetali realizzata in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili, destinate alla protezione e alla crescita delle piante. Il decreto comprende in particolare la floricoltura, con la produzione di fiori recisi, foglie e fronde e piante in vaso; la produzione di semi e materiale di propagazione, come bulbi, tuberi, rizomi, talee e marze; il vivaismo ornamentale, quello frutticolo e viticolo, il vivaismo forestale e il vivaismo orticolo, compresa la produzione di piante aromatiche e officinali.
Ma la novità riguarda anche le attività connesse alla produzione.
Nei limiti previsti dalla normativa agricola, possono infatti essere considerate connesse attività come la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali, così come le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora. Rientrano inoltre le operazioni colturali finalizzate alla cura e manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati. In altre parole, il decreto riconosce che oggi un’impresa florovivaistica può operare lungo più fasi della filiera e non necessariamente fermarsi alla sola coltivazione.
Una filiera che va ben oltre il vivaio
Il nuovo quadro normativo fotografa una filiera articolata. Ne fanno parte i costitutori di varietà vegetali e dei loro cloni, gli imprenditori agricoli florovivaistici, i distributori all’ingrosso e al dettaglio e gli operatori del settore del verde. Tra questi ultimi sono espressamente indicati giardinieri, arboricoltori, manutentori e operatori del verde tecnico. Il decreto introduce anche due definizioni oggi sempre più importanti nella progettazione degli spazi urbani: il verde pensile, cioè la vegetazione coltivata su superfici non direttamente a contatto con il terreno, come tetti e terrazze, e il verde verticale, relativo al rinverdimento di facciate, pareti e muri. A completare il quadro sono le imprese che forniscono beni e servizi alla produzione: dai vasi ai terricci, dai fertilizzanti ai prodotti per la protezione delle piante, fino a strutture di protezione, locali climatizzati, impianti, macchinari e materiali per il confezionamento. La filiera comprende infine gli operatori del vivaismo forestale, dalla raccolta di semi e parti di piante fino alla produzione e commercializzazione dei materiali destinati ai fini forestali.
I garden center entrano nella disciplina
Una delle novità di maggiore interesse per il mondo della distribuzione riguarda i centri per il giardinaggio. Il decreto li definisce come strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita e organizzate e gestite da imprenditori agricoli per la produzione e la vendita al dettaglio di prodotti vegetali, anche attraverso serre e vivai, oltre che per la fornitura di beni e servizi connessi all’attività agricola. La norma stabilisce inoltre che gli imprenditori agricoli florovivaistici che commercializzano al dettaglio una quota prevalente della propria produzione possono mantenere la qualifica di imprenditore agricolo, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Un successivo decreto ministeriale dovrà definire nel dettaglio le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi interessate.
Professioni e formazione: verso competenze più riconoscibili
Il decreto interviene anche sul tema delle competenze professionali. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore dovrà essere adottato un provvedimento per definire e armonizzare le figure professionali del settore florovivaistico, comprese quelle che operano nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici. La riforma guarda contemporaneamente alla formazione.
Gli ITS Academy potranno contribuire alla progettazione di percorsi formativi specifici per il florovivaismo, coinvolgendo esperti e ricercatori con esperienza nel settore. Anche le università potranno attivare master e corsi di perfezionamento, eventualmente in collaborazione con le imprese. Per un comparto che deve affrontare nuove esigenze tecnologiche, ambientali e organizzative, la formazione diventa quindi uno degli strumenti centrali per costruire le competenze del futuro.
Contratti di coltivazione: programmare oggi le piante di domani
Tra le innovazioni più interessanti c’è l’introduzione del contratto di coltivazione. Si tratta del contratto attraverso il quale un imprenditore florovivaistico si impegna a coltivare e sviluppare determinati prodotti vegetali, per l’intero ciclo biologico o per una sua fase, seguendo le indicazioni del committente e cedendo il prodotto una volta completato il ciclo previsto. Il principio è particolarmente interessante per i progetti di verde urbano. Un Comune che deve riqualificare una piazza, un parco o un quartiere potrebbe infatti avere bisogno, tra alcuni anni, di alberi con determinate dimensioni, caratteristiche o varietà. Invece di cercare sul mercato le piante quando il progetto è ormai pronto, la produzione può essere programmata in anticipo. Per questo il decreto prevede, nell’ambito dei casi eccezionali contemplati dal Codice dei contratti pubblici, la possibilità per le stazioni appaltanti di concludere accordi quadro relativi ai contratti di coltivazione, con una durata massima di sette anni. I progetti di realizzazione del verde urbano accompagnati da un piano di manutenzione possono inoltre costituire titolo preferenziale. È un cambio di prospettiva importante: il verde viene considerato anche come una produzione che richiede tempo, programmazione e pianificazione.
Due milioni di euro per la logistica
La logistica rappresenta uno dei nodi più delicati del florovivaismo. Piante e fiori sono prodotti vivi e, in molti casi, deperibili. Temperatura, movimentazione, stoccaggio e tempi di consegna possono incidere direttamente sulla qualità del prodotto. Il decreto autorizza quindi una spesa di 2 milioni di euro per il 2027 destinata all’adeguamento dei mercati all’ingrosso, che potranno essere utilizzati come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali. Un successivo provvedimento dovrà individuare i mercati interessati e stabilire criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse.
Recuperare le serre e renderle più efficienti
Un altro capitolo riguarda il patrimonio delle strutture serricole italiane. Il decreto prevede un Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, con l’obiettivo di contrastare il degrado del patrimonio serricolo e favorirne il recupero e il riutilizzo. La riconversione dovrà definire criteri e modalità per la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle strutture, anche attraverso un possibile utilizzo agroenergetico. Il Piano dovrà essere adottato entro 180 giorni dall’adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico.
Ufficio per la filiera del florovivaismo, una governance nazionale per il settore
Per coordinare le nuove politiche viene previsto presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Ufficio per la filiera del florovivaismo. Viene inoltre istituito il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, con funzioni consultive e di supporto all’elaborazione e all’attuazione delle politiche di settore. Tra i suoi compiti ci sarà anche la redazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, oltre all’analisi dei dati del comparto.
Il Piano nazionale: cinque anni per programmare il settore
Il cuore strategico della riforma è rappresentato dal Piano nazionale del settore florovivaistico. Il Piano avrà una durata di cinque anni e dovrà fornire alle Regioni e alle Province autonome indirizzi sulle misure e sugli obiettivi da perseguire. Tra le azioni previste ci sono la ricerca e l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, l’innovazione varietale e il miglioramento genetico, ma anche la realizzazione del verde urbano e delle foreste urbane e periurbane. Il Piano punta inoltre alla riduzione delle superfici impermeabilizzate attraverso la loro sostituzione con spazi verdi, in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano. Per la sua attuazione sono previsti 3,5 milioni di euro per il 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Il Piano dovrà essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, attraverso un decreto del Ministero dell’agricoltura, di concerto con il Ministero dell’ambiente e previa intesa in Conferenza unificata.
Dal 2027 un sistema nazionale di dati sul florovivaismo
Un altro passaggio significativo riguarda la disponibilità di dati aggiornati. A partire dal 1° gennaio 2027, ISMEA dovrà predisporre e gestire un sistema di rilevazione statistica annuale del settore. Il sistema comprenderà la quantificazione della produzione e la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale, oltre alla raccolta di informazioni sui principali mercati internazionali. L’obiettivo è fornire una base informativa più solida per le attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera.
Un possibile marchio unico per le produzioni florovivaistiche?
Il decreto apre anche alla possibilità di un marchio nazionale. Il Ministero dovrà innanzitutto effettuare una ricognizione dei marchi nazionali già esistenti nel settore. Sulla base dei risultati, e sentito il Tavolo tecnico, potrà valutare la richiesta di registrazione di un marchio unico destinato a garantire origine, qualità e tracciabilità dei prodotti florovivaistici. È importante sottolineare che il marchio non nasce automaticamente con il decreto: la norma prevede prima una fase di ricognizione e successivamente una valutazione.
Che cosa cambia, in concreto?
Il decreto non produce automaticamente tutti i suoi effetti. Molte delle misure previste dovranno essere completate attraverso decreti attuativi, il Piano nazionale e successivi provvedimenti regionali. Ma il cambio di impostazione è già evidente.
Per le imprese florovivaistiche, il settore ottiene una definizione più precisa, nuovi strumenti di programmazione e una governance nazionale, insieme a interventi dedicati a formazione, logistica e riconversione delle strutture. Per i garden center, viene introdotto un riferimento normativo specifico che riconosce il ruolo di queste strutture all’interno della filiera. Per i professionisti del verde, si apre un percorso verso una maggiore definizione e armonizzazione delle competenze. Per i Comuni, i contratti di coltivazione possono offrire uno strumento per programmare con largo anticipo la disponibilità delle piante necessarie ai progetti di verde urbano. E per il territorio, il decreto rafforza il legame tra produzione vivaistica, forestazione, verde urbano e qualità ambientale. Il punto forse più importante è proprio questo: il florovivaismo non viene più considerato soltanto come il settore che produce fiori e piante, ma come una filiera che può contribuire alla progettazione del paesaggio, alla gestione del verde urbano, alla forestazione e alla transizione ambientale.
